In vista di temperature in calo per l’autunno, è il momento ideale per programmare la verifica dello stato delle nostre caldaie. Grazie alla proroga confermata dal Consiglio dei Ministri, fino al 31 dicembre, le spese per interventi di risparmio energetico e per la ristrutturazione del patrimonio edilizio saranno detraibili nella misura del 65%. Lo ricordano gli installatori di impianti di Confartigianato aggiungendo che quello che doveva essere un censimento nazionale degli impianti termici, oggi è ancora soltanto un mosaico incompleto di banche dati. Una situazione che si trascina dal 1999, quando venne istituito l’obbligo di mappare tutti gli impianti termici d’Italia, con obiettivi più che nobili: garantire risparmio ed efficienza energetici, sicurezza, qualità delle apparecchiature. Obbligo rilanciato nel 2013 con il riordino della normativa sulla manutenzione delle caldaie. Nel frattempo però, come spesso accade, le amministrazioni pubbliche si sono mosse in ordine sparso. E così, oggi, la situazione è ‘a macchia di leopardo’ con il catasto informatico attivo soltanto in poche regioni. Confartigianato evidenzia che è cambiato il ruolo del manutentore. Agli imprenditori, infatti, la legge del 2013 impone compiti fondamentali: ispezionare la caldaia, rilasciare il cosiddetto bollino, compilare e inviare all’ente locale competente un rapporto di manutenzioneefficienza. Questo documento, inserito nel catasto, segnala se una caldaia è stata controllata e permette di intervenire in modo mirato. In sede di intervento il tecnico deve effettuare una valutazione di efficienza energetica dell’impianto ed una stima del suo corretto dimensionamento rispetto al fabbisogno energetico di climatizzazione dell’edificio. Il proprietario dell’impianto deve fornire al manutentore il libretto d’impianto e le istruzioni di uso e manutenzione. Su quest’ultime, tra le altre cose, è riportata la frequenza di manutenzione dell’impianto. All’assunzione dell’incarico di manutenzione, il tecnico deve verificare l’esistenza di tali documenti. Se, in particolare, l’impianto fosse sprovvisto del libretto di uso e manutenzione scatta l’obbligo a carico del manutentore di redigerlo, pena pesanti sanzioni a suo carico. In sede di intervento il tecnico redigerà una relazione dalla quale emergeranno i possibili interventi volti ad un miglioramento energetico dell’impianto. Tale documento è parte integrante del libretto di uso e manutenzione. Inoltre – si legge nella nota di Confartigianato – la deliberazione 767/2016 stabilisce che, a partire dal 15 agosto scorso, la registrazione degli Attestati di Prestazione Energetica in regione Basilicata da parte dei soggetti certificatori dovrà avvenire esclusivamente con modalità telematica, attraverso l’apposita sezione del sito internet istituzionale, e tramite l’uso della firma digitale. Confartigianato Imprese Potenza ricorda che, al di là degli obblighi normativi, il controllo degli impianti termici è utile per individuare ed eliminare quei difetti di funzionamento che in qualche modo possono influire sia sulle condizioni di sicurezza che sull’aspetto dell’efficienza energetica e di conseguenza sui costi annuali di gestione. Per garantire la sicurezza e l’efficienza di funzionamento, l’impianto di riscaldamento deve essere ben tenuto e correttamente regolato. Per tale motivo su tutti gli impianti deve essere effettuato un intervento di manutenzione e deve essere effettuata periodicamente la verifica del rendimento di combustione salvo diverse istruzioni tecniche per l’uso e la manutenzione elaborate dal costruttore. Il cittadino deve rivolgersi al proprio tecnico di fiducia che dovrà effettuare le operazioni e riportarle sui libretti dell’impianto.
La ditta di manutenzione infatti, al termine delle operazioni, deve:
• aggiornare il libretto d’impianto della caldaia;
• rilasciare all’utente il rapporto di controllo e manutenzione (Allegato G), in cui sono indicati i controlli effettuati e le eventuali raccomandazioni
• rilasciare all’utente “Strisciata” dell’analizzatore (esito dell’analisi di combustione) redatta secondo le norme vigenti (n. 3 prove dei fumi)